
Il regolamento REACH (o regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, dall’inglese Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è entrato in vigore nel 2007 con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente, limitando l’uso di sostanze pericolose nei prodotti fabbricati o immessi sul mercato europeo. Allo stesso tempo, il REACH mira a rafforzare la competitività dell’industria chimica europea attraverso requisiti normativi chiari e processi strutturati di monitoraggio e rendicontazione delle sostanze. Affinché le sostanze potenzialmente pericolose rientrino nell’ambito del REACH, esse devono prima essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) su richiesta degli Stati membri o della Commissione europea. Una volta che una sostanza è stata confermata come SVHC, viene inserita nell’elenco delle sostanze candidate, che contiene sostanze la cui priorità è determinata dall’ECHA, che rappresenta il punto di partenza per una possibile futura inclusione nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV). L’Elenco delle autorizzazioni limita l’utilizzo di determinate sostanze nell’Unione Europea senza l’autorizzazione dell’ECHA.
Parallelamente, alcune sostanze sono vietate o limitate indipendentemente dall’autorizzazione, poiché incluse nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII dell regolamento REACH). Queste restrizioni si applicano in tutta l’UE quando una sostanza rappresenta un rischio significativo per la salute o per l’ambiente, anche in concentrazioni inferiori alla soglia dello 0,1% peso/peso negli articoli.
Il rispetto del REACH richiede alle aziende un’attenta gestione dei materiali, la verifica della conformità SVHC e un costante aggiornamento rispetto alle nuove sostanze aggiunte all’elenco SVHC, come previsto dagli aggiornamenti periodici dell’ECHA, incluso l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate REACH 2025. Ciò è particolarmente rilevante per categorie emergenti come le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), oggetto di una proposta di ampia restrizione REACH dei PFAS e di iniziative di eliminazione dei PFAS dalle supply chain.
Scopri di più sul regolamento REACH dell’UE, gli obblighi per le aziende e gli strumenti di supporto alla conformità sul sito web dell’ECHA.
Obblighi aziendali ai sensi del regolamento REACH dell’UE

Ai sensi del regolamento REACH dell’UE, ovvero il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, l’onere di monitoraggio e rendicontazione delle sostanze chimiche pericolose nei prodotti che vengono prodotti e venduti nell’UE ricade sulle aziende, in base all’ambito di applicazione del REACH. Se un prodotto contiene sostanze dall’elenco delle sostanze candidate (SVHC) al di sopra della soglia prevista, le aziende sono tenute a comunicarne la presenza ai clienti a valle e e all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), oltre a fornire le istruzioni per un uso sicuro, in linea con i requisiti di conformità SVHC. Le sostanze presenti nell’Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione non possono essere utilizzate dalle aziende nei prodotti che producono o vendono nello Spazio Economico Europeo (SEE) a meno che non ricevano l’autorizzazione dall’ECHA. Le aziende devono anche monitorare l’ampliamento dell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni, in quanto le restrizioni che entrano in vigore potrebbero limitare o impedire del tutto l’utilizzo di sostanze nella composizione dei prodotti e nei prodotti venduti nell’UE. Per garantire la continuità operativa e la sicurezza normativa, le imprese devono adottare programmi di conformità dei prodotti efficaci, assicurando di mantenere la conformità lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
Il modulo REACH SVHC di Assent
La soluzione REACH SVHC di Assent, parte della soluzione per la conformità dei prodotti, aiuta le aziende a mantenere la conformità agli elenchi e obblighi in continua evoluzione relativi alle sostanze soggette a restrizioni e al relativo ambito di applicazione del REACH. La soluzione supporta la gestione delle sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate (SVHC), nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni, facilitando la conformità ai requisiti normativi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Di seguito, alcuni dei punti salienti:
- Tracciamento e rendicontazione completi delle sostanze, incluse le SVHC e le sostanze per‑ e polifluoroalchiliche (PFAS)
- Notifiche automatiche per le nuove sostanze aggiunte all’Elenco delle sostanze candidate, in linea con gli aggiornamenti periodici dell’ECHA
- Soluzione centralizzata per la gestione delle SVHC per la raccolta, la gestione e la rendicontazione dei dati
- Comunicazione semplificata con la supply chain tramite un Campaign Manager e strumenti per la verifica delle dichiarazioni dei fornitori
- Caricamento delle dichiarazioni direttamente nel sistema in base alla composizione di un prodotto noto, con supporto per strumenti di convalida dei dati
- Hosting delle funzioni di roll-up da parte, a componente, a prodotto con relazioni illimitate della distinta base (bill of material, o BOM), utile anche per la gestione dell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni e per l’analisi delle restrizioni dell’allegato XVII