Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern) sono sostanze chimiche che hanno gravi effetti sulla salute umana o sull’ambiente. Queste sostanze chimiche possono essere sostanze singole o facenti parte di articoli contenuti in un prodotto complesso. Alcuni esempi dei criteri per queste sostanze, come stabilito nell’articolo 57 del Regolamento REACH dell’UE, includono sostanze cancerogene, mutagene, bioaccumulabili o tossiche per la riproduzione. Le singole sostanze e gli articoli all’interno dei prodotti non possono contenere una SVHC oltre alla soglia consentita dello 0,1 percento in peso su peso.
Cosa permette di identificare le come SVHC?
Gli Stati membri o l’ECHA identificano le sostanze come SVHC. Nella prima fase di questo processo viene preparato un dossier in cui si spiega perché la sostanza soddisfa i criteri stabiliti nell’articolo 57 del REACH. Un elenco delle sostanze proposte viene poi pubblicato sul sito web dell’ECHA. Questa pubblicazione offre alle parti interessate, tra cui le aziende che importano, producono o utilizzano la sostanza nell’UE, l’opportunità di esprimere osservazioni sull’aggiunta della sostanza. Dopo questo periodo di commenti, la sostanza viene automaticamente aggiunta all’elenco delle sostanze candidate, oppure viene deferita al Comitato degli Stati membri per un’ulteriore deliberazione, se sono state presentate osservazioni.